(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 27 luglio 2005)
                            IL PRESIDENTE
    Premesso  che ai sensi della legge regionale 31 dicembre 1986, n.
64  l'amministrazione  regionale  assume a propria rilevante funzione
quella  del coordinamento di tutte le misure organizzative e di tutte
le  azioni  nei  loro  aspetti  conoscitivi,  normativi  e gestionali
dirette  a  garantire,  in un quadro di sicurezza dei sistemi sociali
regionali,  l'incolumita'  delle persone e o dei beni e dell'ambiente
rispetto  all'insorgere di situazioni di pericolo che per loro natura
o   per   estensione   debbano   essere   fronteggiate   con   misure
straordinarie;
    Precisato  che  la  predetta  funzione di coordinamento spetta al
Presidente  della  Regione  o  all'assessore  regionale  dallo stesso
delegato  e  si  realizza  in  concorso  con  gli organi del Servizio
nazionale della protezione civile;
    Atteso  che al Presidente della Regione o all'assessore regionale
dallo   stesso  delegato  spetta  altresi'  assicurare,  in  caso  di
emergenza,  il necessario coordinamento dell'attivita' degli organi e
delle strutture regionali per la protezione civile e per le politiche
di  prevenzione  con quella degli organi e delle strutture statali di
protezione civile, operanti nella Regione;
    Evidenziato  che  ai  sensi dell'Art. 33 della legge regionale n.
64/1986 e' costituito il fondo regionale per la protezione civile con
amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, come disciplinato
dall'Art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041;
    Dato  atto  che  ai  sensi  dell'Art. 33, terzo comma il suddetto
fondo  e'  amministrato dal Presidente della Regione o dall'assessore
dallo stesso delegato;
    Vista   la   legge  regionale  24 maggio  2004,  n.  15,  recante
«Riordinamento   normativo   dell'anno   2004  per  i  settori  della
protezione   civile,   ambiente,   lavori   pubblici,  pianificazione
territoriale, trasporti ed energia»;
    Atteso  che  l'Art.  1  della  citata  legge  regionale introduce
modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64;
    Precisato,  in  particolare,  che  ai sensi dell'Art. 1, comma 3,
della  citata  legge  n.  15/2004  e'  inserito,  dopo il terzo comma
dell'Art.  33  della  legge regionale n. 64/1986, il comma 3-bis che,
nell'ambito   dell'amministrazione   del   fondo   regionale  per  la
protezione   civile,   autorizza   il   Presidente  della  Regione  o
l'assessore dallo stesso delegato a gestire parte del fondo stesso in
contanti,  anche tramite sistemi elettronici di pagamento, al fine di
eseguire  forniture e servizi in economia, direttamente connessi alle
esigenze dei sistema regionale integrato di protezione civile;
    Sottolineato  che  il medesimo citato Art. 1, comma 3 della legge
regionale  n. 15/2004 stabilisce di dare attuazione alle disposizioni
in  argomento  mediante  apposito  regolamento,  con  il  quale  sono
definiti  i limiti d'importo e le modalita' di esecuzione delle spese
per le forniture ed i servizi in economia;
    Ravvisata   la  necessita'  di  provvedere  all'approvazione  del
predetto   regolamento   allegato   al   presente  atto  quale  parte
integrante,  recante  «legge  regionale 31 dicembre 1986, n. 64, Art.
33. Regolamento per le spese in economia relative a lavori, forniture
e servizi da parte della protezione civile della Regione»;
    Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
    Visto l'Art. 42 dello statuto regionale di autonomia;
    Su  conforme deliberazione della giunta regionale 10 giugno 2005,
n. 1363;
                              Decreta:
    E'  approvato il regolamento recante «legge regionale 31 dicembre
1986, n. 64, Art. 33. Regolamento per le spese in economia relative a
lavori,  forniture  e  servizi da parte della protezione civile della
Regione»,  nel  testo  allegato  che  costituisce  parte integrante e
sostanziale del presente decreto.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 20 giugno 2005
                                ILLY